Condono edilizio, quando puoi pagare per un abuso e non demolire: in questi casi non devi abbattere

Arrivano diverse novità per quanto riguarda il condono edilizio. I cittadini possono pagare per un abuso e non demolire: tutte le casistiche.

Il condono edilizio è quel provvedimento normativo straordinario che il Governo o le autorità locali possono emettere regolarizzando delle opere edilizie che violano le normative urbanistiche ed edilizie vigenti. Queste costruzioni sono anche note con “abusi edilizi”. Tra i più noti troviamo sicuramente la costruzione dei nuovi edifici, ma queste includono anche l’ampliamento di quelli già esistenti o tutte quelle modifiche che vanno contro le attuali regole di regolarizzazione.

Condono edilizio quando pagare abuso e non demolire
La nuova sentenza indica quando pagare e non demolire per un abuso – Giustiziabrescia.it

L’obiettivo di un condono edilizio è sanare le condizioni di illegalità presenti nel territorio. In questa maniera i proprietari degli immobili riusciranno a regolarizzare la propria situazione e a ottenere la propria “sanatoria edilizia”. In questo modo, tutto ciò che prima era illegale sarà reso legale. I condoni edilizi variano a secondo dei casi in cui vengono applicati e in queste settimane il Governo ha deciso di intervenire mostrando tutte le nuove regole riguardanti i condoni edilizi.

Condono edilizio, adesso puoi pagare e non demolire: le novità con l’ultima sentenza

Il panorama giuridico relativo alla fiscalizzazione dell’abuso edilizio è stato recentemente affrontato dal T.A.R. del Lazio con la sentenza n. 7506/2024. Questa ha delineato i limiti e le modalità di applicazione di questa pratica. Adesso l’accertamento di un abuso edilizio non sempre comporta l’obbligo di demolizione dell’immobile interessato. In alcuni casi è possibile optare per la cosiddetta “fiscalizzazione” dell’abuso. Tale provvedimento avviene mediante il pagamento di un’ammenda che consente di evitare la demolizione.

Condono edilizio ultima sentenza
Cosa cambia sul nuovo condono edilizio – Giustiziabrescia.it

Allo stesso tempo è importante sottolineare che la fiscalizzazione dell’abuso edilizio è ammissibile solo in circostanze specifiche. In primo luogo è necessario distinguere tra interventi realizzati in totale difformità dal permesso di costruire e quelli realizzati in parziale difformità. Nel primo caso la demolizione dell’immobile abusivo resta l’unica opzione praticabile per ripristinare l’equilibrio urbanistico violato.

La recente sentenza del T.A.R. del Lazio ha ribadito che, nei casi di interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire, la demolizione è l’unica sanzione applicabile, escludendo la possibilità di fiscalizzazione. Allo stesso tempo esiste un’eccezione prevista dall’articolo 33 del T.U. edilizia, secondo il quale se il ripristino dello stato dei luoghi non è possibile, può essere irrogata una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento di valore dell’immobile. Questa possibilità è ammessa solo se l’impossibilità di demolizione è di natura oggettiva e non può essere superata con particolari accorgimenti.

Per quanto riguarda gli interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, l’art. 34 del T.U. edilizia prevede la possibilità di applicare una sanzione pecuniaria pari al doppio del costo di produzione della parte dell’opera realizzata in difformità. In caso di successivo annullamento del titolo edilizio, l’immobile deve essere restituito in pristino con demolizione, a meno che ciò non sia impossibile per motivi tecnici.

In tal caso è ammessa la fiscalizzazione dell’abuso solo se non è possibile la rimozione dei vizi procedurali o se non è possibile il ripristino per motivi tecnici-costruttivi. La valutazione dell’ammenda viene effettuata in base al valore venale delle opere abusivamente eseguite ed è determinata dall’agenzia del territorio. È importante notare che la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria deve essere valutata dall’amministrazione nella fase esecutiva del procedimento, successiva all’ordine di demolizione.

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