Questa Corte di Appello è delegata al pagamento dei beneficiari dei decreti in base alla Legge n. 89/2001, emessi dalla stessa, ove la parte soccombente sia il Ministero della Giustizia.
Ai sensi dell’art. 5-sexies della Legge de qua, al fine di ricevere il pagamento dell’indennizzo riconosciuto, il creditore è tenuto a rilasciare all’Amministrazione debitrice dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 , D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la data di notifica del ricorso introduttivo e del decreto che accoglie la domanda (eseguita, a pena di inefficacia, entro 30 giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento all’Avvocatura dello Stato competente per territorio), la mancata riscossione di somme riconosciute a titolo di indennizzo, l’eventuale esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi che l’Amministrazione è ancora tenuta a corrispondere e la modalità di riscossione prescelta.
Con D.M. 28 ottobre 2016 il Ministero ha approvato quattro modelli di dichiarazione (validi per i decreti emessi prima del 31/12/2021):
1) di ricorrente persona fisica;
2) di ricorrente persona giuridica;
3) di eredi;
4) di antistatario.
L’art. 2 dello stesso decreto prevede che alla dichiarazione debbano essere allegate copia del documento d’identità in corso di validità del dichiarante e copia del tesserino del codice fiscale o tesserino sanitario del dichiarante.
Si precisa che:
- Nel caso in cui il beneficiario sia persona giuridica, la dichiarazione deve essere resa dal rappresentante legale o dal liquidatore (se in atto procedure fallimentari), che deve indicare gli estremi del soggetto beneficiario, oltre ai propri. A Tale dichiarazione va allegata visura camerale aggiornata della Società (rilasciata massimo tre mesi prima della sottoscrizione della dichiarazione ex art. 5);
- Nel caso in cui il beneficiario sia deceduto l’apposito modulo di dichiarazione va sottoscritto da ogni singolo erede e va inviato all’ufficio competente per la liquidazione, unitamente alla dichiarazione sostitutiva per uso successione (con o senza testamento) resa da un erede, dalla quale sia possibile ricavare i nominativi di tutti gli eredi e la loro quota ereditaria. Per completezza, sarebbe opportuno inviare, altresì, certificato di morte ed eventuale testamento.
Le spese legali vengono liquidate direttamente al ricorrente/beneficiario, tranne che nel caso in cui sia stata riconosciuta nel decreto di accoglimento della domanda la distrazione delle stesse. In tal caso l’avvocato antistatario è tenuto ad inviare all’ufficio competente per la liquidazione l’apposito modello di dichiarazione, precisando nello stesso se trattasi di studio associato e riportandone eventualmente i dati fiscali. Ad ogni buon conto, ai fini del pagamento delle spese legali riconosciute è necessario che nella dichiarazione sostitutiva venga indicato il regime fiscale scelto dall’avvocato difensore e che venga trasmessa all’ufficio competente per la liquidazione nota pro-forma della fattura che verrà emessa al fine di calcolare se dovuti iva-cpa e r.a. (ciò anche quando non è riconosciuta distrazione).
Il ricorrente/beneficiario, persona fisica o giuridica, può autorizzare persona diversa (anche Avvocato difensore) alla riscossione delle somme riconosciutegli. Tuttavia ciò dovrà risultare da procura speciale notarile, da inviare all’ufficio competente per la liquidazione, unitamente alla dichiarazione firmata dal ricorrente nella quale va riportata tale circostanza.
Nel caso in cui siano state esperite procedure esecutive volte al recupero del credito vantato e riconosciuto, occorre che tale circostanza sia riportata nella dichiarazione sostitutiva, nella quale va attestata la mancata riscossione delle somme riconosciute a titolo di indennizzo e di spese di procedura. Vanno inviati all’ufficio competente per la liquidazione i relativi atti esecutivi (atto di precetto, atto di pignoramento, ordinanza di assegnazione somme), nonché prova dell’invio all’Amministrazione della dichiarazione sostitutiva “completa e regolare” nei sei mesi precedenti l’inizio delle procedure esecutive. Ciò per completezza, al solo fine di inserire tale documentazione nel sistema nazionale e scongiurare un eventuale doppio pagamento, considerato che la Corte d’appello non ha delega ministeriale per il pagamento di quanto riconosciuto in sede esecutiva, ma solo ed esclusivamente di quanto riconosciuto con il decreto che accoglie il ricorso ex Lege Pinto. Le spese di procedura, pertanto, vanno richieste direttamente alla sede centrale del Ministero.
Ai sensi dell’art. 5-sexies, commi 4 – 5 e 7 della Legge n. 89/2001, così come modificati dalla Legge n. 208/2015, nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione l’ordine di pagamento non può essere emesso.
L’amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti. Il termine non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o documentazione. Prima che sia decorso il termine di sei mesi, i creditori non possono procedere all’esecuzione forzata, alla notifica dell’atto di precetto, né proporre ricorso per l’ottemperanza del provvedimento.